Accesso al pubblico e presenza del personale nei luoghi di lavoro
Il Sindaco Napoli proroga le misure fino al 30 aprile 2021
Data pubblicazione 09/03/2021
IL SINDACO
Visto l’art. 32 della costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino ;
Letto il DPCM del 13.01. 2021 con il quale è stato prorogato sino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il DPCM del 02.03.2021 con il quale sono state adottate ulteriori misure urgenti di contenimento della diffusione del covid-19 a valere sul territorio nazionale e misure ancora più stringenti per le Regioni, individuate con ordinanza del Ministero della salute, caratterizzate da situazioni di grave rischio sanitario, sulla scorta dei dati epidemiologici;
Visto il d.l. n. 44 del 1 aprile 2021 che proroga le misure del DPCM del 02.03.2021 sino a tutto il 30.04.2021;
Visto il Decreto del Ministro della Salute del 16 aprile scorso che, sulla scorta delle risultanze scientifiche, ha collocato la Campania in zona arancione;
Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone “ ... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
Sussistendo le ragioni d’urgenza a tutela della salute della salute pubblica.
ORDINA
• per le ragioni sopra addotte e qui espressamente richiamate, a far data dal 20.04.2021, e sino al 30.04.2021, l’accesso del pubblico presso tutti gli Uffici Comunali è consentito, esclusivamente previo appuntamento/prenotazione da richiedersi telefonicamente/telematicamente. Sarà possibile la presenza contemporanea negli uffici di numero limitato di persone, per evitare assembramenti. Saranno prenotabili , con le stesse modalità , anche collegamenti con i dirigenti e con i funzionari , mediante videochiamata, ai sensi dell’art. 263 della legge n. 77 /2020,conversione in legge del decreto rilancio n.34/2020.
Sarà cura dei dirigenti:
• garantire che, ai sensi dall’art. 263, comma 1 della legge n. 77 /2020, che almeno il 50 per cento del personale sia impiegato in lavoro agile, nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, favorendo la rotazione del personale e una equilibrata alternanza del personale in presenza e in modalità agile.
• impartire, le disposizioni idonee a che lo svolgimento delle attività lavorative in presenza avvenga in sicurezza, siano assicurati: il distanziamento interpersonale dei lavoratori di almeno un metro, anche con riferimento alle postazioni lavorative nel medesimo ambiente e negli spazi comuni; riduzione all’indispensabile degli spostamenti all’interno degli uffici; la ventilazione periodica degli ambienti; la flessibità in orario di ingresso e conseguentemente in uscita, se necessaria, per evitare assembramenti agli orologi marcatempo; imporre l’obbligo di utilizzo delle mascherine durante le ore di servizio in presenza.
DISPONE
l’invio del presente provvedimento ai Dirigenti dei Settori/Servizi interessati e al Comando di PM per l’esecuzione della stessa, al direttore del personale per l’applicazione dei protocolli operativi.
MANDA
all’Ufficio Comunicazioni del Comune, affinché provveda alla massima diffusione nonché alla pubblicazione sul Sito Web Istituzionale del presente provvedimento.
INFORMA
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innazi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
Visto l’art. 32 della costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino ;
Letto il DPCM del 13.01. 2021 con il quale è stato prorogato sino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il DPCM del 02.03.2021 con il quale sono state adottate ulteriori misure urgenti di contenimento della diffusione del covid-19 a valere sul territorio nazionale e misure ancora più stringenti per le Regioni, individuate con ordinanza del Ministero della salute, caratterizzate da situazioni di grave rischio sanitario, sulla scorta dei dati epidemiologici;
Visto il d.l. n. 44 del 1 aprile 2021 che proroga le misure del DPCM del 02.03.2021 sino a tutto il 30.04.2021;
Visto il Decreto del Ministro della Salute del 16 aprile scorso che, sulla scorta delle risultanze scientifiche, ha collocato la Campania in zona arancione;
Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone “ ... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
Sussistendo le ragioni d’urgenza a tutela della salute della salute pubblica.
ORDINA
• per le ragioni sopra addotte e qui espressamente richiamate, a far data dal 20.04.2021, e sino al 30.04.2021, l’accesso del pubblico presso tutti gli Uffici Comunali è consentito, esclusivamente previo appuntamento/prenotazione da richiedersi telefonicamente/telematicamente. Sarà possibile la presenza contemporanea negli uffici di numero limitato di persone, per evitare assembramenti. Saranno prenotabili , con le stesse modalità , anche collegamenti con i dirigenti e con i funzionari , mediante videochiamata, ai sensi dell’art. 263 della legge n. 77 /2020,conversione in legge del decreto rilancio n.34/2020.
Sarà cura dei dirigenti:
• garantire che, ai sensi dall’art. 263, comma 1 della legge n. 77 /2020, che almeno il 50 per cento del personale sia impiegato in lavoro agile, nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, favorendo la rotazione del personale e una equilibrata alternanza del personale in presenza e in modalità agile.
• impartire, le disposizioni idonee a che lo svolgimento delle attività lavorative in presenza avvenga in sicurezza, siano assicurati: il distanziamento interpersonale dei lavoratori di almeno un metro, anche con riferimento alle postazioni lavorative nel medesimo ambiente e negli spazi comuni; riduzione all’indispensabile degli spostamenti all’interno degli uffici; la ventilazione periodica degli ambienti; la flessibità in orario di ingresso e conseguentemente in uscita, se necessaria, per evitare assembramenti agli orologi marcatempo; imporre l’obbligo di utilizzo delle mascherine durante le ore di servizio in presenza.
DISPONE
l’invio del presente provvedimento ai Dirigenti dei Settori/Servizi interessati e al Comando di PM per l’esecuzione della stessa, al direttore del personale per l’applicazione dei protocolli operativi.
MANDA
all’Ufficio Comunicazioni del Comune, affinché provveda alla massima diffusione nonché alla pubblicazione sul Sito Web Istituzionale del presente provvedimento.
INFORMA
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innazi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
Per informazioni
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A cura di
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Informazioni
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Luoghi
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