Accesso agli uffici comunali
Ordinanza del Sindaco Napoli in vigore dal 15 novembre al 3 dicembre
Data pubblicazione 14/11/2020
IL S I N D A C O Visto l’art. 32 della costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;
Letta la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 .01 .2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Atteso che lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato dapprima sino al 15 ottobre, con Decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 e successimamente al 31 gennaio 2021, giusta Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125;
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 con il quale sono state adottate misure urgenti di contenimento della diffusione del covid-19 a valere sul territorio nazionale e misure ancora più stringenti per le Regioni , individuate con ordinanza del Ministero della salute, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto, sulla scorta dei dati epidemiologici;
Atteso che tra le misure restrittive è previsto, nel punto 3 lett. I che : i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Letta l’ordinanza del Ministro della Salute del 13.11. 2020 con la quale la Campania a far data dal 5. 11. p.v. è dichiarata zona rossa con obbligo di applicazione di tutte le misure restrittive previste dal punto 3 del DPCM del 3. 11. 2020.
Letto il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020
Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone che “ …. in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
Sussistendo le ragioni d’urgenza a tutela della salute della salute pubblica.
O R D I N A
• per le ragioni sopra addotte e qui espressamente richiamate, a far data dal 15 novembre 2020 e sino a 3 dicembre 2020, la presenza fisica negli uffici è ammessa esclusivamente per gestire attività indifferibili, anche collegate alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
• conseguentemente per gli uffici comunali, che non gestiscono attività indifferibili, il personale non in presenza presterà la propria attività lavorativa in modalità agile.
La presente ordinanza è mandata ai Direttori di settore comunali, nella qualità di datori di lavoro, affinché assicurino le attività che ritengono indifferibili e che richiedono la presenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui agli artt. 1 e 2 della legge n146/1990.
Sarà cura dei dirigenti impartire, le disposizioni idonee a che lo svolgimento delle attività lavorative indifferibili avvenga in sicurezza, nel rispetto del distanziamento interpersonale dei lavoratori di almeno un metro, anche delle postazioni lavorative nel medesimo ambiente e negli spazi comuni, limitando all’indispensabile gli spostamenti all’interno degli uffici, a che sia assicurata la ventilazione periodica degli ambienti, ad autorizzare la flessibità in orario di ingresso e conseguentemente in uscita, se necessario, per evitare assembramenti agli orologi marcatempo, imporre l’obbligo di utilizzo delle mascherine durante le ore di servizio in presenza.
DISPONE
l’invio del presente provvedimento ai Dirigenti dei Settori/Servizi interessati e al Comando di PM per l’esecuzione della stessa, al direttore del personale per le misure di prevenzione e protezione da adottare, sulla scorta dei protocolli operativi.
MANDA
all’Ufficio Comunicazioni del Comune, affinché provveda alla massima diffusione nonché alla pubblicazione sul Sito Web Istituzionale del presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innazi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
Letta la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 .01 .2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Atteso che lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato dapprima sino al 15 ottobre, con Decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 e successimamente al 31 gennaio 2021, giusta Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125;
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 con il quale sono state adottate misure urgenti di contenimento della diffusione del covid-19 a valere sul territorio nazionale e misure ancora più stringenti per le Regioni , individuate con ordinanza del Ministero della salute, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto, sulla scorta dei dati epidemiologici;
Atteso che tra le misure restrittive è previsto, nel punto 3 lett. I che : i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Letta l’ordinanza del Ministro della Salute del 13.11. 2020 con la quale la Campania a far data dal 5. 11. p.v. è dichiarata zona rossa con obbligo di applicazione di tutte le misure restrittive previste dal punto 3 del DPCM del 3. 11. 2020.
Letto il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020
Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone che “ …. in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
Sussistendo le ragioni d’urgenza a tutela della salute della salute pubblica.
O R D I N A
• per le ragioni sopra addotte e qui espressamente richiamate, a far data dal 15 novembre 2020 e sino a 3 dicembre 2020, la presenza fisica negli uffici è ammessa esclusivamente per gestire attività indifferibili, anche collegate alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
• conseguentemente per gli uffici comunali, che non gestiscono attività indifferibili, il personale non in presenza presterà la propria attività lavorativa in modalità agile.
La presente ordinanza è mandata ai Direttori di settore comunali, nella qualità di datori di lavoro, affinché assicurino le attività che ritengono indifferibili e che richiedono la presenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui agli artt. 1 e 2 della legge n146/1990.
Sarà cura dei dirigenti impartire, le disposizioni idonee a che lo svolgimento delle attività lavorative indifferibili avvenga in sicurezza, nel rispetto del distanziamento interpersonale dei lavoratori di almeno un metro, anche delle postazioni lavorative nel medesimo ambiente e negli spazi comuni, limitando all’indispensabile gli spostamenti all’interno degli uffici, a che sia assicurata la ventilazione periodica degli ambienti, ad autorizzare la flessibità in orario di ingresso e conseguentemente in uscita, se necessario, per evitare assembramenti agli orologi marcatempo, imporre l’obbligo di utilizzo delle mascherine durante le ore di servizio in presenza.
DISPONE
l’invio del presente provvedimento ai Dirigenti dei Settori/Servizi interessati e al Comando di PM per l’esecuzione della stessa, al direttore del personale per le misure di prevenzione e protezione da adottare, sulla scorta dei protocolli operativi.
MANDA
all’Ufficio Comunicazioni del Comune, affinché provveda alla massima diffusione nonché alla pubblicazione sul Sito Web Istituzionale del presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innazi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
Per informazioni
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Allegati
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A cura di
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Informazioni
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Luoghi
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