Voto domiciliare per elettori affetti da infermità
Le disposizioni per le consultazioni del 24 e 25 febbraio
Data pubblicazione 12/01/2013
In occasione delle prossime consultazioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito, con modificazione, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare.
Ai sensi della normativa sopracitata, possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Si rammenta che in occasione di elezioni politiche le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell’ambito del territorio nazionale.
L’elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 15 gennaio e lunedì 4 febbraio 2013.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora, un recapito telefonico, e deve essere corredata da copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
L’Ufficio Elettorale, verificata la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includerà in apposito elenco i nominativi degli elettori ammessi e rilascerà attestazione di ciò.
Ai sensi della normativa sopracitata, possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Si rammenta che in occasione di elezioni politiche le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell’ambito del territorio nazionale.
L’elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 15 gennaio e lunedì 4 febbraio 2013.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora, un recapito telefonico, e deve essere corredata da copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
L’Ufficio Elettorale, verificata la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includerà in apposito elenco i nominativi degli elettori ammessi e rilascerà attestazione di ciò.
Per informazioni
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