Disciplina delle macellazioni private dei suini
L'ordinanza del Sindaco Napoli
Data pubblicazione 11/01/2019
ORDINANZA N.01/2019
PROT. N.4754/2019
DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE DEI SUINI
IL SINDACO
Vista la nota del Servizio Veterinario dell’Asl Salerno - prot. Arch. Gen.n. 1687 del 04.01.2019 - con la quale comunica che anche quest’ anno è possibile ricorrere alla macellazione domiciliare dei suini le cui carni sono destinate ad uso privato;
Al fine di ottenere l’ autorizzazione alla macellazione e di consentire ai Medici Veterinari dell’ASL Salerno di procedere alla visita sanitaria degli animali e delle carni, gli interessati dovranno presentare, direttamente all’Unità Operativa Veterinaria competente per territorio richiesta scritta come da modello disponibile da ritirare in Salerno alla via Sichelmanno,79 (tel. 089694351- fax 089755957 e-mail dp.uov66 67 68@aslsalerno.it); compilando in ogni sua parte e allegando quanto richiesto.
Il compenso della visita è fissato secondo dal vigente tariffario regionale per le prestazioni espletate, a favore di enti e privati da parte del Servizio Veterinario dell’ASL Salerno in €16,20 (sedici/20) per ogni suino macellato, comprensivo di esame trichinoscopico, da versare su apposito bollettino di c/c postale n. 17438847 ovvero IBAN IT 20A0760115200000017438847 intestato a ASL SA Medicina Veterinaria, indicando nella causale: “macellazione suini uso domestico”.
Il rilascio dell’ autorizzazione a macellare i suini per uso familiare è a cura del Responsabile dell’Unità Operativa Veterinaria, o suo delegato, quale Autorità Competente, che stabilirà il giorno o l’ora della macellazione con lo scopo di poter compiere una completa ed accurata visita sanitaria.
L’Autorizzazione viene rilasciata con le seguenti prescrizioni.
E’ consentita la macellazione di suini per uso familiare presso il domicilio dei privati nelle frazioni e nelle altre località del territorio comunale fuori dal centro urbano;
La macellazione è consentita per un solo suino o al massimo di due per ogni nucleo familiare;
La macellazione dei suini è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere ed il trasporto degli animali.
E’ vietata la macellazione durante le ore notturne;
Che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell’animale, da effettuarsi come previsto dal Regolamento (CE) n.1099/2009 (pistola a proiettile captivo oppure con elettronarcosi); l’ inosservanza di tale disposizione, fatto salva ogni rilevanza penale eventuale è punita con sanzione amministrativa da € 258,00 a €1.549,00, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs n.333/98 .
Che il successivo dissanguamento mediante la recisione dei grossi vasi del collo (iugulazione) deve avvenire in modo rapido e completo.
Che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano in buone condizioni igienico - sanitarie, in particolare vi sia una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento e depilazione e gli ambienti di lavorazione delle carni.
Di utilizzare solo acqua con le caratteristiche di potabilità.
Le carni dell’ animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell’ inizio della lavorazione, devono essere sottoposte ai prescritti atti ispettivi da parte del Medico Veterinario Ufficiale dell’ASL Salerno, il quale in caso di esito favorevole della visita ispettiva, rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare fino al completo consumo delle carni e dei prodotti da esse derivati.
Nessuna parte dell’ animale macellato può essere asportata o allontanata prima della visita del medico veterinario dell’ASL Salerno.
Di rendere disponibili per la visita sanitaria oltre la carcassa degli animali, compresa la testa, i seguenti visceri: lingua, tonsille, esofago trachea, polmoni, cuore diaframma, fegato, reni, milza e intestino;
Di smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
E’ vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.
DISPONE
La divulgazione della presente mediante affissione di manifesti e la pubblicazione sul sito web del Comune di Salerno e all’ Albo Pretorio.
AVVERTE
Gli interessati che non ottemperano saranno soggetti al pagamento di sanzioni ai sensi delle vigenti disposizioni.
MANDA
All’ Ufficio Notifiche per la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio per un periodo di giorni 20.
Al Settore Staff Sindaco per la pubblicazione sul sito web del Comune di Salerno.
Alla Polizia Municipale.
Al Servizio Appalti - Contratti - Assicurazioni - Demanio e Patrimonio per la fornitura dei manifesti.
Al Settore Tributi per l’affissione dei manifesti.
Copia al Responsabile dell’Unità Operativa Veterinaria del Distretto 66 di Salerno affinché, per quanto di competenza, provveda per la corretta osservanza.
Salerno, 9.01.2019
arch. Vincenzo Napoli
PROT. N.4754/2019
DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE DEI SUINI
IL SINDACO
Vista la nota del Servizio Veterinario dell’Asl Salerno - prot. Arch. Gen.n. 1687 del 04.01.2019 - con la quale comunica che anche quest’ anno è possibile ricorrere alla macellazione domiciliare dei suini le cui carni sono destinate ad uso privato;
Al fine di ottenere l’ autorizzazione alla macellazione e di consentire ai Medici Veterinari dell’ASL Salerno di procedere alla visita sanitaria degli animali e delle carni, gli interessati dovranno presentare, direttamente all’Unità Operativa Veterinaria competente per territorio richiesta scritta come da modello disponibile da ritirare in Salerno alla via Sichelmanno,79 (tel. 089694351- fax 089755957 e-mail dp.uov66 67 68@aslsalerno.it); compilando in ogni sua parte e allegando quanto richiesto.
Il compenso della visita è fissato secondo dal vigente tariffario regionale per le prestazioni espletate, a favore di enti e privati da parte del Servizio Veterinario dell’ASL Salerno in €16,20 (sedici/20) per ogni suino macellato, comprensivo di esame trichinoscopico, da versare su apposito bollettino di c/c postale n. 17438847 ovvero IBAN IT 20A0760115200000017438847 intestato a ASL SA Medicina Veterinaria, indicando nella causale: “macellazione suini uso domestico”.
Il rilascio dell’ autorizzazione a macellare i suini per uso familiare è a cura del Responsabile dell’Unità Operativa Veterinaria, o suo delegato, quale Autorità Competente, che stabilirà il giorno o l’ora della macellazione con lo scopo di poter compiere una completa ed accurata visita sanitaria.
L’Autorizzazione viene rilasciata con le seguenti prescrizioni.
E’ consentita la macellazione di suini per uso familiare presso il domicilio dei privati nelle frazioni e nelle altre località del territorio comunale fuori dal centro urbano;
La macellazione è consentita per un solo suino o al massimo di due per ogni nucleo familiare;
La macellazione dei suini è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere ed il trasporto degli animali.
E’ vietata la macellazione durante le ore notturne;
Che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell’animale, da effettuarsi come previsto dal Regolamento (CE) n.1099/2009 (pistola a proiettile captivo oppure con elettronarcosi); l’ inosservanza di tale disposizione, fatto salva ogni rilevanza penale eventuale è punita con sanzione amministrativa da € 258,00 a €1.549,00, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs n.333/98 .
Che il successivo dissanguamento mediante la recisione dei grossi vasi del collo (iugulazione) deve avvenire in modo rapido e completo.
Che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano in buone condizioni igienico - sanitarie, in particolare vi sia una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento e depilazione e gli ambienti di lavorazione delle carni.
Di utilizzare solo acqua con le caratteristiche di potabilità.
Le carni dell’ animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell’ inizio della lavorazione, devono essere sottoposte ai prescritti atti ispettivi da parte del Medico Veterinario Ufficiale dell’ASL Salerno, il quale in caso di esito favorevole della visita ispettiva, rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare fino al completo consumo delle carni e dei prodotti da esse derivati.
Nessuna parte dell’ animale macellato può essere asportata o allontanata prima della visita del medico veterinario dell’ASL Salerno.
Di rendere disponibili per la visita sanitaria oltre la carcassa degli animali, compresa la testa, i seguenti visceri: lingua, tonsille, esofago trachea, polmoni, cuore diaframma, fegato, reni, milza e intestino;
Di smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
E’ vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.
DISPONE
La divulgazione della presente mediante affissione di manifesti e la pubblicazione sul sito web del Comune di Salerno e all’ Albo Pretorio.
AVVERTE
Gli interessati che non ottemperano saranno soggetti al pagamento di sanzioni ai sensi delle vigenti disposizioni.
MANDA
All’ Ufficio Notifiche per la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio per un periodo di giorni 20.
Al Settore Staff Sindaco per la pubblicazione sul sito web del Comune di Salerno.
Alla Polizia Municipale.
Al Servizio Appalti - Contratti - Assicurazioni - Demanio e Patrimonio per la fornitura dei manifesti.
Al Settore Tributi per l’affissione dei manifesti.
Copia al Responsabile dell’Unità Operativa Veterinaria del Distretto 66 di Salerno affinché, per quanto di competenza, provveda per la corretta osservanza.
Salerno, 9.01.2019
arch. Vincenzo Napoli
Per informazioni
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Allegati
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A cura di
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Luoghi
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