Festa dell'Albero - 21 novembre 2013: un abete normandiano al Parco del Mercatello
La cerimonia con l'Assessore all'Ambiente Gerardo Calabrese in programma alle ore 10.30
Data pubblicazione 20/11/2013
Giovedì 21 novembre, si celebra la “Giornata Nazionale degli Alberi”, così come riconosciuta dall’art. 1 della Legge 14 gennaio 2013 n. 10 (riportato di seguito).
L’Amministrazione di Salerno ha deciso di festeggiare tale ricorrenza piantando presso il Parco del Mercatello, nell’area adiacente il chiosco, un abete normandiano dell’altezza di circa 3 m. Va precisato che nello stesso sito era alloggiato in precedenza un pino. La cerimonia avrà inizio alle ore 10,30 con l’intervento dell’Assessore all’Ambiente Gerardo Calabrese.
Art. 1
Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi
1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualita' dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilita' degli insediamenti urbani.
2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita' e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunita' umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonche' per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversita', avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 e' intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varieta' tradizionali dell'ambiente italiano, con modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e' abrogato.
L’Amministrazione di Salerno ha deciso di festeggiare tale ricorrenza piantando presso il Parco del Mercatello, nell’area adiacente il chiosco, un abete normandiano dell’altezza di circa 3 m. Va precisato che nello stesso sito era alloggiato in precedenza un pino. La cerimonia avrà inizio alle ore 10,30 con l’intervento dell’Assessore all’Ambiente Gerardo Calabrese.
Art. 1
Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi
1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualita' dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilita' degli insediamenti urbani.
2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita' e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunita' umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonche' per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversita', avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 e' intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varieta' tradizionali dell'ambiente italiano, con modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e' abrogato.
Per informazioni
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Allegati
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A cura di
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