IMU 2013
On line aliquote, normativa e modulistica
Data pubblicazione 10/05/2013
COMUNICATO DEL 29 MAGGIO 2013
Si porta a conoscenza dei contribuenti che il Governo con D.L. del 23.05.2013 ha sospeso il pagamento dell’acconto IMU per il 2013 per le seguenti tipologie di immobili:
1) Immobili accatastati nella categoria da A\2 ad A\7 adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze, con il limite di una per ogni categoria catastale C\2 , C\6, C\7.
Restano escluse quelle accatastate in A\1 - A\8 - A\9.
La sospensione ,però, spetta a condizione che l’abitazione principale coincida con la residenza anagrafica del contribuente.
2) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
3) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.13, comma 4,5,8, del decreto legge 8 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e succ. modificazioni.
Per tutti gli altri immobili il pagamento dell’acconto deve essere calcolato applicando le aliquote approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.59 del 21\12\2012, e precisamente:
1) L’aliquota del 4,70 per mille per le abitazioni principali e sue pertinenze accatastate in A\1 - A\8 - A\9;
2) L’aliquota del 4,70 per mille si applica anche alle unità immobiliari realizzate in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 2001,n.21 “misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione” a seguito di bando di concorso approvato con delibera di Giunta Regionale n.957/2003 e locate in via permanente e/o a termine, ai sensi della legge 431|98;
3) L’aliquota del 10,60 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili ad esclusione della categoria D , da versare, per intero, al Comune;
4) Per gli immobili accatastati nella categoria D , l’acconto sarà così diviso:
aliquota 7,60 per mille quale quota Stato
aliquota 3,0 per mille quale quota Comune
Si ricorda, infine, che i codici da utilizzare per i versamenti NON sono variati rispetto all’anno 2012.
COMUNICATO DEL 10 MAGGIO 2013
Aliquote IMU anno 2012
4,7 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;
10,6 per mille per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili;
2 per mille per i fabbricati rurali strumentali.
Deliberazione di C.C. del 28.12.2011 n. 46 – Deliberazione di C.C. del 25 luglio 2012 n. 30 (Rideterminazione aliquote IMU per l’anno 2012)
Normativa e modulistica
Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 – Istituzione dell’Imposta Municipale propria artt. 8 e 9
Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 – art. 13 Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale propria
Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 di conversione del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201
Decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 – art. 14 Fiscalità locale
Agenzia delle Entrate risoluzione 35-E del 12 aprile 2012 – Nuovi codici tributo
Fattispecie imponibili IMU
Soggetti passivi IMU
Base imponibile IMU – Riduzioni
Aliquote IMU – Detrazioni
Modalità di versamento IMU
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012
Dichiarazione IMU – Istruzioni
Modello di dichiarazione IMU
La dichiarazione IMU per l’anno 2012 dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2013
Scadenze per il pagamento dell’IMU anno 2013
- 17 giugno 2013 (rata in acconto)
- 16 dicembre 2013 (rata a saldo)
Si porta a conoscenza dei contribuenti che il Governo con D.L. del 23.05.2013 ha sospeso il pagamento dell’acconto IMU per il 2013 per le seguenti tipologie di immobili:
1) Immobili accatastati nella categoria da A\2 ad A\7 adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze, con il limite di una per ogni categoria catastale C\2 , C\6, C\7.
Restano escluse quelle accatastate in A\1 - A\8 - A\9.
La sospensione ,però, spetta a condizione che l’abitazione principale coincida con la residenza anagrafica del contribuente.
2) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
3) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.13, comma 4,5,8, del decreto legge 8 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e succ. modificazioni.
Per tutti gli altri immobili il pagamento dell’acconto deve essere calcolato applicando le aliquote approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.59 del 21\12\2012, e precisamente:
1) L’aliquota del 4,70 per mille per le abitazioni principali e sue pertinenze accatastate in A\1 - A\8 - A\9;
2) L’aliquota del 4,70 per mille si applica anche alle unità immobiliari realizzate in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 2001,n.21 “misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione” a seguito di bando di concorso approvato con delibera di Giunta Regionale n.957/2003 e locate in via permanente e/o a termine, ai sensi della legge 431|98;
3) L’aliquota del 10,60 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili ad esclusione della categoria D , da versare, per intero, al Comune;
4) Per gli immobili accatastati nella categoria D , l’acconto sarà così diviso:
aliquota 7,60 per mille quale quota Stato
aliquota 3,0 per mille quale quota Comune
Si ricorda, infine, che i codici da utilizzare per i versamenti NON sono variati rispetto all’anno 2012.