ORDINANZA: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi
APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI
Data pubblicazione 26/06/2024
Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco si ordina di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell’area circostante l’insediamento - per un raggio di almeno metri venti - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l’eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all’art. 75 c.15 del Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii.. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.