Ordinanze regionali su ristorazione, librerie, festività, stabilimenti balneari, attività motoria, trasporto pubblico e orari uffici
Le disposizioni NN. 37 e 39 del Presidente De Luca disciplinano le aperture dal 27 aprile prossimo di esercizi di ristorazione (consegne a domicilio), cartoleri
Data pubblicazione 22/04/2020
In allegato l'ordinanza n. 40 del 30 aprile 2020.
L'ordinanza n.40 firmata dal Presidente De Luca contiene disposizioni, a partire dal 4 maggio prossimo, su mobilità, trasporto pubblico e orari degli uffici.
Ecco una sintesi della parte ordinativa:
Dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto.
In particolare:
- per i servizi di Trasporto Pubblico Locale di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60 % dei servizi programmati in ordinario, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;
- per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, è disposta la riattivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati.
- Si richiamano le Amministrazioni pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società e altri enti a controllo pubblico del territorio regionale alla stretta osservanza delle disposizioni di legge vigenti in tema di smart working, per limitare la presenza del personale e dell’utenza negli uffici, salvo che per i servizi necessari.
- Si raccomanda agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, per evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e affollamenti.
- Si dispone, per i soli giorni 4 e 5 maggio 2020, la seguente articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza: personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30; personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30; personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30 ed il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita.
In allegato le Ordinanze n.37 e 39 del 22 e del 25 aprile 2020, firmate dal Presidente Vincenzo De Luca, che contengono ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e disciplinano le aperture dal 27 aprile prossimo di esercizi di ristorazione, (per la sola consegna a domicilio), cartolerie, librerie, nonché le operazioni di manutenzione nelle strutture ricettive e balneari e l'attività motoria all'aperto. L'ordinanza N. 37 dispone inoltre l'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali il pomeriggio di sabato 25 aprile, domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio.
Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca:
"Si tratta di un primo passo e di un primo segno di rilancio delle attività economiche secondo una linea di responsabilità e di prudenza, che richiede da parte di tutti il rispetto rigoroso delle regole di tutela della propria e dell'altrui incolumità. Il provvedimento è articolato in maniera da diluire la mobilità nel corso della giornata ed evitare assembramenti. Sarà fondamentale rispettare tutti i dispositivi di sicurezza, pena sanzioni severe a carico degli inadempienti. Occorrerà utilizzare i prossimi giorni per sviluppare tutte le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei locali, in qualche caso chiusi da molte settimane, per sottoporsi a visite mediche e per preparare tutte le certificazioni necessarie dal punto di vista sanitario".
Chiarimento ordinanza N.39: è consentito passeggiare, vietato fare jogging
L'Unità di Crisi trasmette in allegato il chiarimento n.21 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 (Attività motoria), nel quale si precisa ulteriormente quanto espresso nella stessa ordinanza: si può passeggiare, ma è vietato fare jogging.
In particolare:
"...non è permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (droplet) potenziali fonti di contagio. L’attività motoria permessa (sostanzialmente passeggiate) deve essere svolta in prossimità della propria abitazione, con divieto assoluto di assembramenti e con obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto della distanza minima di due metri".
Chiarimento n.22 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 - Attività di ristorazione
Con riferimento all’ORDINANZA n.39 del 25/04/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all’aperto), si forniscono i seguenti chiarimenti:
- in ordine al punto 3.del dispositivo, relativo alle attività e ai servizi di ristorazione, approvato a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, si precisano, di seguito, gli ORARI DI ESERCIZIO, con consegna a domicilio:
a) quanto ai bar, pasticcerie e gelaterie agli stessi annesse, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00; fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata;
b) tutti gli altri esercizi, ivi compresi i ristoranti, le pizzerie e le gelaterie che non sono annesse a bar e a pasticcerie, i pub nonché vinerie, keebab e similari, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00.
L'ordinanza n.40 firmata dal Presidente De Luca contiene disposizioni, a partire dal 4 maggio prossimo, su mobilità, trasporto pubblico e orari degli uffici.
Ecco una sintesi della parte ordinativa:
Dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto.
In particolare:
- per i servizi di Trasporto Pubblico Locale di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60 % dei servizi programmati in ordinario, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;
- per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, è disposta la riattivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati.
- Si richiamano le Amministrazioni pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società e altri enti a controllo pubblico del territorio regionale alla stretta osservanza delle disposizioni di legge vigenti in tema di smart working, per limitare la presenza del personale e dell’utenza negli uffici, salvo che per i servizi necessari.
- Si raccomanda agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, per evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e affollamenti.
- Si dispone, per i soli giorni 4 e 5 maggio 2020, la seguente articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza: personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30; personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30; personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30 ed il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita.
In allegato le Ordinanze n.37 e 39 del 22 e del 25 aprile 2020, firmate dal Presidente Vincenzo De Luca, che contengono ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e disciplinano le aperture dal 27 aprile prossimo di esercizi di ristorazione, (per la sola consegna a domicilio), cartolerie, librerie, nonché le operazioni di manutenzione nelle strutture ricettive e balneari e l'attività motoria all'aperto. L'ordinanza N. 37 dispone inoltre l'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali il pomeriggio di sabato 25 aprile, domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio.
Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca:
"Si tratta di un primo passo e di un primo segno di rilancio delle attività economiche secondo una linea di responsabilità e di prudenza, che richiede da parte di tutti il rispetto rigoroso delle regole di tutela della propria e dell'altrui incolumità. Il provvedimento è articolato in maniera da diluire la mobilità nel corso della giornata ed evitare assembramenti. Sarà fondamentale rispettare tutti i dispositivi di sicurezza, pena sanzioni severe a carico degli inadempienti. Occorrerà utilizzare i prossimi giorni per sviluppare tutte le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei locali, in qualche caso chiusi da molte settimane, per sottoporsi a visite mediche e per preparare tutte le certificazioni necessarie dal punto di vista sanitario".
Chiarimento ordinanza N.39: è consentito passeggiare, vietato fare jogging
L'Unità di Crisi trasmette in allegato il chiarimento n.21 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 (Attività motoria), nel quale si precisa ulteriormente quanto espresso nella stessa ordinanza: si può passeggiare, ma è vietato fare jogging.
In particolare:
"...non è permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (droplet) potenziali fonti di contagio. L’attività motoria permessa (sostanzialmente passeggiate) deve essere svolta in prossimità della propria abitazione, con divieto assoluto di assembramenti e con obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto della distanza minima di due metri".
Chiarimento n.22 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 - Attività di ristorazione
Con riferimento all’ORDINANZA n.39 del 25/04/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all’aperto), si forniscono i seguenti chiarimenti:
- in ordine al punto 3.del dispositivo, relativo alle attività e ai servizi di ristorazione, approvato a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, si precisano, di seguito, gli ORARI DI ESERCIZIO, con consegna a domicilio:
a) quanto ai bar, pasticcerie e gelaterie agli stessi annesse, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00; fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata;
b) tutti gli altri esercizi, ivi compresi i ristoranti, le pizzerie e le gelaterie che non sono annesse a bar e a pasticcerie, i pub nonché vinerie, keebab e similari, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00.
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