Pericolo incendi
Ordinanza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli
Data pubblicazione 02/07/2019
IL SINDACO
Premesso che:
- con Decreto Dirigenziale n. 51 del 13/06/2019 – Direzione generale 18 – Lavori Pubblici e Protezione Civile – Regione Campania è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi delle aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell’intero territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre 2019;
- con lo stesso Decreto è stato disposto - nel periodo temporale di cui al precedente punto - il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;
Visto:
- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 - Legge Quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, nei periodi di maggior rischio e degli indici di pericolosità, all’interno del Piano regionale di previsione;
- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. testo Unico in materia ambientale;
- la Legge 6 febbraio 2014 n. 6 recante disposizioni urgenti, dirette a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6 bis all’art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dispone il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- l’art. 7 bis, comma 1 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali - “Sanzioni Amministrative” in merito all’applicazione di sanzioni per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco (….)
- l’art. 54 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - “Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale” - in merito all’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (…)”.
- gli artt. 449 e 650 del C.P.
Richiamate
- le raccomandazioni contenute nella nota prot. n. 17624 del 01/04/2019 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Attività antincendio boschivo 2019. Raccomandazioni operative per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”.
ORDINA
1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2019 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell’intero territorio della Regione Campania. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree - ricadenti nel territorio comunale - è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni elemento territoriale utile per la corretta localizzazione dell’evento.
2. E’ tassativamente vietato, nel periodo individuato al punto 1, in tutte: “le aree boscate, agricole, arborate e /o cespugliate, orti, parchi e giardini pubblici e privati, ovvero, lungo le strade di competenza” ricadenti in territorio comunale di:
• accendere fuochi di ogni genere;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in
contrasto con le PMFF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa creare
pericolo immediato o mediato di incendio;
• esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o
mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli
pirotecnici;
• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e
regolamenti vigenti.
3. E’ fatto divieto, altresì, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i - durante il periodo di grave pericolosità per incendio di cui al punto 1 - di bruciare i residui vegetali e forestali.
4. I proprietari ed i conduttori - a qualsiasi titolo - di aree boscate, hanno l’obbligo di provvedere al decespugliamento laterale delle stesse, realizzando fasce protettive - di larghezza almeno di 5 metri - lungo tutto il perimetro dell’area di proprietà, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio possa propagarsi, attraverso il fondo, alle aree circostanti e/o confinanti.
5. I proprietari e conduttori - a qualsiasi titolo - di aree agricole non coltivate, uliveti e vigneti, aree verdi urbane incolte, aree verdi annessi agli edifici residenziali ecc nonché tutte le rispettive pertinenze, ovvero, i responsabili di cantieri edili e stradali, strutture turistiche, artigianali e commerciali con relative aree pertinenziali, hanno l’obbligo di provvedere all’eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi verso aree limitrofe, strada e scarpate stradali. 6. I soggetti di cui ai commi 5 e 6 devono, inoltre, provvedere - a propria cura e spese - a mettere in atto minime misure di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti soprattutto in interventi di pulizia (decespugliamento, taglio, rimozione rifiuti) di vegetazione infestante, sterpaglie e cespugli, siepi, rami sporgenti – che possano costituire veicolo di incendio – ai fini della tutela della pubblica incolumità.
7. I gestori delle strade di ogni ordine e tipo, nonché, i gestori delle linee ferrate, che attraversano il territorio comunale devono provvedere alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di almeno 10 metri su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione.
8. I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore ai 6 m, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze
9. Le violazioni ai divieti e prescrizioni previsti ai punti precedenti saranno punite a norma dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, ovvero, dell’art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge 353/2000, nonché degli artt. 449 e 650 del C.P. Sono fatte salve, altresì, tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
DISPONE
- che le Autorità locali competenti cui comunicare ogni elemento territoriale utile ad una corretta localizzazione di un fenomeno di incendio sono così individuate:
Vigili del Fuoco n. telef. 115
Carabinieri Forestale Salerno n. telef. 089 564 7600
Polizia Municipale – Centrale Operativa n. telef. 089/663111 – 089/753822
Polizia Provinciale n. telef. 0893078111
Stazione Carabinieri Salerno n. telef. 089 225680
Polizia di Stato n. telef. 089613111
- Le Forze di Polizia - sopra individuate – sono incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione e stretta osservanza della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che delle leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e nelle campagne perseguendo i trasgressori nei termini di legge ed adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
RENDE NOTO
- che la presente Ordinanza sarà pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Salerno e resa pubblica su tutto il territorio comunale tramite affissione di manifesti, nonché pubblicata sul sito web del Comune di Salerno all’indirizzo http://www.comune.salerno.it/
M A N D A
Ai Dirigenti delle strutture Comunali Ambiente, Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni, Polizia Municipale, Polizia Municipale - Protezione Civile, allo Staff Sindaco, ai Messi Notificatori, alla Prefettura di Salerno, alla Provincia di Salerno, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri Stazione di Salerno; al Comando Provinciale Vigili del Fuoco; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; al Gruppo Carabinieri Forestali di Salerno; al Comando Polizia Provinciale di Salerno, alla Questura di Salerno.
Premesso che:
- con Decreto Dirigenziale n. 51 del 13/06/2019 – Direzione generale 18 – Lavori Pubblici e Protezione Civile – Regione Campania è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi delle aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell’intero territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre 2019;
- con lo stesso Decreto è stato disposto - nel periodo temporale di cui al precedente punto - il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;
Visto:
- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 - Legge Quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, nei periodi di maggior rischio e degli indici di pericolosità, all’interno del Piano regionale di previsione;
- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. testo Unico in materia ambientale;
- la Legge 6 febbraio 2014 n. 6 recante disposizioni urgenti, dirette a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6 bis all’art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dispone il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- l’art. 7 bis, comma 1 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali - “Sanzioni Amministrative” in merito all’applicazione di sanzioni per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco (….)
- l’art. 54 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - “Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale” - in merito all’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (…)”.
- gli artt. 449 e 650 del C.P.
Richiamate
- le raccomandazioni contenute nella nota prot. n. 17624 del 01/04/2019 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Attività antincendio boschivo 2019. Raccomandazioni operative per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”.
ORDINA
1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2019 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell’intero territorio della Regione Campania. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree - ricadenti nel territorio comunale - è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni elemento territoriale utile per la corretta localizzazione dell’evento.
2. E’ tassativamente vietato, nel periodo individuato al punto 1, in tutte: “le aree boscate, agricole, arborate e /o cespugliate, orti, parchi e giardini pubblici e privati, ovvero, lungo le strade di competenza” ricadenti in territorio comunale di:
• accendere fuochi di ogni genere;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in
contrasto con le PMFF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa creare
pericolo immediato o mediato di incendio;
• esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o
mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli
pirotecnici;
• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e
regolamenti vigenti.
3. E’ fatto divieto, altresì, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i - durante il periodo di grave pericolosità per incendio di cui al punto 1 - di bruciare i residui vegetali e forestali.
4. I proprietari ed i conduttori - a qualsiasi titolo - di aree boscate, hanno l’obbligo di provvedere al decespugliamento laterale delle stesse, realizzando fasce protettive - di larghezza almeno di 5 metri - lungo tutto il perimetro dell’area di proprietà, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio possa propagarsi, attraverso il fondo, alle aree circostanti e/o confinanti.
5. I proprietari e conduttori - a qualsiasi titolo - di aree agricole non coltivate, uliveti e vigneti, aree verdi urbane incolte, aree verdi annessi agli edifici residenziali ecc nonché tutte le rispettive pertinenze, ovvero, i responsabili di cantieri edili e stradali, strutture turistiche, artigianali e commerciali con relative aree pertinenziali, hanno l’obbligo di provvedere all’eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi verso aree limitrofe, strada e scarpate stradali. 6. I soggetti di cui ai commi 5 e 6 devono, inoltre, provvedere - a propria cura e spese - a mettere in atto minime misure di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti soprattutto in interventi di pulizia (decespugliamento, taglio, rimozione rifiuti) di vegetazione infestante, sterpaglie e cespugli, siepi, rami sporgenti – che possano costituire veicolo di incendio – ai fini della tutela della pubblica incolumità.
7. I gestori delle strade di ogni ordine e tipo, nonché, i gestori delle linee ferrate, che attraversano il territorio comunale devono provvedere alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di almeno 10 metri su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione.
8. I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore ai 6 m, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze
9. Le violazioni ai divieti e prescrizioni previsti ai punti precedenti saranno punite a norma dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, ovvero, dell’art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge 353/2000, nonché degli artt. 449 e 650 del C.P. Sono fatte salve, altresì, tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
DISPONE
- che le Autorità locali competenti cui comunicare ogni elemento territoriale utile ad una corretta localizzazione di un fenomeno di incendio sono così individuate:
Vigili del Fuoco n. telef. 115
Carabinieri Forestale Salerno n. telef. 089 564 7600
Polizia Municipale – Centrale Operativa n. telef. 089/663111 – 089/753822
Polizia Provinciale n. telef. 0893078111
Stazione Carabinieri Salerno n. telef. 089 225680
Polizia di Stato n. telef. 089613111
- Le Forze di Polizia - sopra individuate – sono incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione e stretta osservanza della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che delle leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e nelle campagne perseguendo i trasgressori nei termini di legge ed adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
RENDE NOTO
- che la presente Ordinanza sarà pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Salerno e resa pubblica su tutto il territorio comunale tramite affissione di manifesti, nonché pubblicata sul sito web del Comune di Salerno all’indirizzo http://www.comune.salerno.it/
M A N D A
Ai Dirigenti delle strutture Comunali Ambiente, Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni, Polizia Municipale, Polizia Municipale - Protezione Civile, allo Staff Sindaco, ai Messi Notificatori, alla Prefettura di Salerno, alla Provincia di Salerno, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri Stazione di Salerno; al Comando Provinciale Vigili del Fuoco; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; al Gruppo Carabinieri Forestali di Salerno; al Comando Polizia Provinciale di Salerno, alla Questura di Salerno.
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